Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche – fotografie - Disconoscimento - Riproduzioni fotografiche - Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022 (Rv. 664559 - 01)