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impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22235 del 14/07/2022 (Rv. 665259 - 01)

Tribunale - Erronea composizione collegiale o monocratica - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Appello - Mancato annullamento sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

L'eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice; pertanto, il fatto che la corte d'appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, ha influito sulla decisione.