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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi verso la prole - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22075 del 12/07/2022 (Rv. 665242 - 01)

Assegno di mantenimento dei figli - Modifica per le maggiori spese legate alla loro crescita - Condizioni - Miglioramento delle condizioni economiche del genitore onerato - Necessità - Esclusione - Previsione di un maggiore contributo a condizioni economiche dei genitori invariate - Possibilità - Limiti.

Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.