Scelta di cattedra con orario settimanale inferiore alla cattedra ordinaria - Diritto di completamento o elevazione dell’orario - Sussistenza - Fondamento.
Nel settore scolastico, il supplente che, al momento dell'attribuzione della cattedra, abbia scelto quella con orario settimanale inferiore alla ordinaria, ha comunque diritto di completare o elevare l'orario settimanale, qualora vi sia la disponibilità delle relative ore nella stessa provincia, atteso che l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 131 del 2007, nella dizione descrittiva «assenza di posti interi», non contiene alcuna regola decadenziale derivante dalle scelte assunte "ab origine" dal docente, dovendosi rinvenire la portata precettiva della norma solo nell'esclusione del completamento nell'ambito di più province.