Amministratore - Cessazione della carica per messa in liquidazione della società - Danni per revoca senza giusta causa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In caso di cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società non sono dovuti i danni per revoca senza giusta causa, atteso che la nomina dei liquidatori non dà luogo ad una revoca (tacita o implicita) riconducibile al disposto dell'art. 2383, comma 3, c.c., venendo meno l'organo gestorio e la continuità dell'amministrazione.