Compensazione dei crediti - Controcredito oggetto di accertamento in contemporaneo, separato giudizio - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione – Conseguenze – Fattispecie in tema di cd. compensazione impropria.
Qualora nel giudizio finalizzato all'accertamento di un credito sia opposto in compensazione un controcredito oggetto di contemporaneo accertamento in un separato procedimento, il primo giudizio non è suscettibile d'essere sospeso ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del secondo con provvedimento coperto dal giudicato, ma deve essere, viceversa, deciso nel merito, con il rigetto dell'eccezione di compensazione in esso sollevata. (Fattispecie in tema di eccezione di Compensazione cd. "impropria", volta a contrapporre al credito principale una pretesa creditoria fondata sul medesimo rapporto).