impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26820 del 12/09/2022
Pubblico impiego contrattualizzato - Domanda unitaria relativa a rapporto di lavoro anteriore e successivo al 30 giugno 1998 - Diniego della giurisdizione in primo grado da parte del giudice ordinario per la parte anteriore al 30 giugno 1998 - Affermazione della stessa in appello - Applicazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, qualora il giudice ordinario di primo grado, investito di una domanda unitaria, relativa ad un rapporto di lavoro che abbraccia un arco temporale anteriore e successivo al 30 giugno 1998, rispetto alla quale non rileva il discrimine temporale ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, abbia declinato la propria giurisdizione sulla parte di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e deciso nel merito quella relativa al periodo successivo, mentre il giudice di secondo grado affermi la propria giurisdizione anche per il periodo precedente, non ricorre il presupposto di applicazione dell'art. 353 c.p.c., in quanto il primo giudice ha conosciuto anche nel merito della domanda, che rileva nella sua unitarietà, con sostanziale effetto sul periodo anteriore.