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Misure di prevenzione e antimafia - Confisca di prevenzione - Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 43668 ud. 26/06/2022 - deposito del 17/11/2022

Revoca o revocazione – Prova nuova è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/_43668_11_2022_no-index.pdf