Skip to main content

Spese giudiziali civili; Ricorso per cassazione - Omesso deposito nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. - Improcedibilità – Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 33270 del 11/11/2022;

Obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, c.p.c.

La Sesta Sezione Tributaria, in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato depositato in cancelleria entro i termini di cui all’art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/33270_11_2022_no-index.pdf