Preliminare di vendita di immobile – Obbligo di stipulare il contratto ex art. 2932 c.c. – Prescrizione – decorrenza - Cass. sez. II ordinanza n. 31369 del 24 ottobre 2022.
Diritto all’esecuzione specifica del contratto – Inadempimento del promissario venditore al suo obbligo – Eccezione di prescrizione del diritto dello stesso promissario venditore dell’obbligo a contrarre – Decorrenza all’esecuzione in forma specifica - Cass. sez. II, ordinanza n. 31369 del 24 ottobre 2022, a cura di Riccardo Redivo, già Presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.
Fatto e decisione.
Il promissario acquirente di un immobile, essendo il promissario venditore venuto meno al suo obbligo di stipulare l’atto definitivo, agiva in giudizio nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento del bene a suo favore.
Il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto dell’attore e la causa arrivava dinanzi alla Suprema Corte la quale affermava che questa non decorreva, come sostenuto dall’attore ricorrente, dal momento previsto nel contratto preliminare, bensì da quella prevista per la stipula del definitivo.
Il giudice di legittimità accoglieva il gravame, cassando la sentenza d’appello impugnata e rimettendo le parti allo stesso giudice d’appello che aveva deciso la causa, in diversa composizione, perché si pronunci secondo il seguente principio: “in tema di preliminare di vendita, l’inadempimento del promittente venditore alla stipula del definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., non inizia a decorrere dalla conclusione del preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula dl contratto definitivo” (conf. Sez. un. n. 22404/2018 e Cass. n. 19871/2009).