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Contributi per malattia - Contratto collettivo aziendale - Indennita' di malattia - Esonero dell'Inps dalla prestazione previdenziale

Contributi per malattia - Contratto collettivo aziendale - Indennita' di malattia - Esonero dell'Inps dalla prestazione previdenziale

Contributi per malattia - Contratto collettivo aziendale - Indennità di malattia - Esonero dell'Inps dalla prestazione previdenziale (Cassazione, sentenza n. 10232 del 27 giugno 2003)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi al Pretore di Milano depositati tra il 14 settembre 1995 ed il 10 maggio 1996 la spa (omissis), ora (omissis), ed altre società qui indicate in epigrafe chiedevano, in via diretta oppure in opposizione a decreti ingiuntivi, l'accertamento negativo del loro obbligo a versare all'Inps i contributi per malattia a decorrere dal 1° gennaio 1994, giacché in base al contratto collettivo aziendale esse erano tenute a corrispondere ai dipendenti ammalati l'importo dell'intera retribuzione netta, sostituendosi così all'Istituto previdenziale nell'obbligazione indennitaria.

Costituitosi il convenuto e riunite le diverse cause, il Pretore rigettava le domande con decisione del 30 maggio 1997, confermata con sentenza del 16 settembre 1998 dal Tribunale, il quale osservava che secondo l'articolo 6, capoverso, legge 138/43 l'indennità di malattia non era dovuta quando il relativo trattamento economico fosse corrisposto, per legge o per contratto collettivo, dal datore di lavoro o da altri enti, ciò che si verificava nel caso di specie per effetto di contratto aziendale. L'esonero dell'Inps dalla prestazione previdenziale non valeva tuttavia ad escludere l'obbligo contributivo delle datrici di lavoro attualmente appellanti, giacché tale esclusione poteva giustificarsi in un regime della contrattazione collettiva, quale quello corporativo ancora vigente nel 1943, caratterizzato dall'efficacia generale dei patti, ossia estesa anche ai lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti.

Nel regime attuale, per contro, di efficacia del contratto collettivo limitata ai lavoratori iscritti, il datore di lavoro rimaneva assoggettato a tutti gli obblighi previdenziali quand'anche avesse volontariamente assunto l'obbligazione di pagare l'indennità di malattia ai dipendenti.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione la spa Metro centrale acquisti insieme alle litisconsorti. L'Inps resiste con controricorso. Tutte le parti hanno presentato memoria.

Nell'udienza del 20 novembre 2001 la sezione lavoro, rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'articolo 6 citato, trasmetteva gli atti al primo presidente per eventuale assegnazione della causa alle Sezioni unite ai sensi dell'articolo 374 Cpc. Il primo presidente disponeva il conformità. Nuove memorie da entrambe le parti in prossimità dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Nella memoria presentata in prossimità dell'udienza il controricorrente Inps chiede dichiararsi cessata la materia del contendere poiché le ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto dal Ministero del lavoro il beneficio della riduzione delle somme dovute in aggiunta ai contributi previdenziali. La richiesta di tale beneficio, previsto dall'articolo 1, comma 217, legge 662/96, equivarrebbe, secondo il controricorrente, a riconoscimento del debito contributivo.

    La richiesta non può trovare accoglimento.

    Quando all'inadempimento del debito la legge connetta una sanzione pecuniaria, la manifestazione della volontà espressa dal debitore ed intesa a fruire di una diminuzione legislativa della sanzione non equivale a riconoscimento del debito poiché può essere mossa da una finalità soltanto provvisoria e precauzionale. Essa non determina perciò la cessazione della materia del contendere nel processo avente ad oggetto l'accertamento del debito.
  2. Con l'unico motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 6, secondo comma, legge 138/43, sostenendo che l'esonero, ivi previsto in favore dell'Inps, dall'obbligazione indennitaria per malattia nel caso in cui questa sia a carico del datore di lavoro per previsione di contratto collettivo o di legge, comporta necessariamente l'assenza della corrispondente obbligazione contributiva, e ciò non soltanto in regime corporativo, ossia di efficacia erga omnes dei contratti collettivi, ma anche nel regime attuale di diritto comune.
  3. Il motivo non è fondato.

    Stabilisce il capoverso dell'articolo 6 citato: «L'indennità (di malattia) non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella indennità saranno integrate dall'ente (previdenziale) fino a concorrenza».

    Il successivo articolo 9, primo comma, pone la contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nel testo originario esso prevedeva che la misura del contributo fosse determinata dal contratto collettivo o dagli organi sindacali o da un regio decreto di iscrizione autoritativa all'ente previdenziale, ma tale previsione è stata superata con la soppressione dell'ordinamento corporativo.
  4. Sulla questione ora sottoposta dalle ricorrenti alla Corte, ossia sulla persistenza dell'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro tenuti per contratto collettivo all'erogazione dell'indennità di malattia, la giurisprudenza della sezione lavoro ha dato risposte contrastanti.

    Con la sentenza 13535/99 essa si è espressa in senso negativo in base ai seguenti argomenti.
    1. Il rapporto fra ente previdenziale lavoratori assicurati è di natura assicurativa implicante una corrispondenza fra premio (contributo) e indennizzo, i quali “stanno e cadono” insieme. È esclusa, per contro, una finalità solidaristica del contributo, tale da farlo gravare anche su coloro che non si gioveranno dell'indennità.
    2. L'obbligo, gravante sull'Inps, di corrispondere al lavoratore ammalato la sola prestazione economica, ossia l'indennità destinata a sostituire la retribuzione (articolo 2110, primo comma, Cc), e non anche le prestazioni sanitarie, oggi a carico del Servizio sanitario nazionale (cfr. articoli 63 e 74 legge 833/78), ed il fatto che per l'adempimento di quell'obbligo sia previsto uno specifico contributo (articolo 14 legge 155/81) dimostrano il nesso di necessaria corrispondenza tra contribuzione ed obbligo di effettiva erogazione dell'indennità.
    3. L'assoggettamento del datore di lavoro all'obbligo contributivo e, insieme, all'obbligo di indennizzo si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento dell'ente previdenziale.

    L'opposto orientamento, affermativo dell'assoggettamento generale alla contribuzione, è espresso nelle sentenze 14571/99 e 1950/00, che così lo giustificano:

    1. 1) L'assicurazione dei lavoratori dipendenti contro le malattie si ispira non al principio mutualistico bensì a quello di solidarietà, vale a dire all'assenza dì necessaria correlazione fra contributo e prestazione.
    2. 1) L'imposizione dell'obbligo di indennizzo sul datore di lavoro ad opera del contratto collettivo non esclude che l'Inps debba pagare l'indennità al lavoratore nel caso di superamento del periodo di cosiddetto comporto o nel periodo di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, decreto legge 663/79 convertito in legge 33/1980. In tali casi il datore di lavoro non potrebbe invocare l'assenza di sinallagma per sottrarsi al pagamento dei contributi.
    3. 1) Il rapporto di assicurazione obbligatoria è disciplinato dalla legge con disposizioni imperative, non derogabili dall'autonomia privata, sia pure collettiva.
  5. Ritengono queste sezioni unite di aderire al secondo degli illustrati ed opposti orientamenti.

    È, anzitutto, opinione comunemente ricevuta che il fondamento della previdenza sociale stia nel principio di solidarietà, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema. Ed infatti all'apporto contributivo delle categorie interessate si accompagna il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale.

    Per di più manca talvolta il legame tra contributi o prestazioni, come nel caso dei contributi di mera solidarietà (cfr. Corte costituzionale 26/2003) o di contribuzione figurativa o, ancora, quando debba operare il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'articolo 2116 Cc.

    Né l'ammontare delle prestazioni è necessariamente proporzionale a quello dei contributi, dipendente dalla quantità della retribuzione imponibile, dalla varietà delle aliquote di computo, dall'età dell'assicurato e nel lungo periodo anche dalle variazioni del prodotto interno (nazionale) lordo.

    Poiché, in definitiva, non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.
  6. Occorre aggiungere che l'obbligazione contributiva previdenziale partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa della origine legale e della destinazione ad enti pubblici e quindi all'espletamento di funzioni sociali (Cassazione 2727/69).

    Non si concorda sulla possibilità di classificare i contributi previdenziali come imposte speciali, di ammontare non collegato all'entità delle prestazioni ma ormai affidato solo a scelte di politica legislativa, o come contributi speciali, ma è certo che essi costituiscono oggetto di un'obbligazione pubblica e, quindi, di un rapporto nato dalla legge, da essa esclusivamente regolato e pertinente alla finanza complementare dello Stato.

    Per tale ragione la giurisprudenza esclude la compensabilità tra i crediti degli enti previdenziali per contributi assicurativi ed i crediti vantati verso i medesimi dai datori di lavoro, stante la natura privatistica di questi e pubblicistica di quelli, certamente indisponibili nei sensi dell'articolo 1246. n. 5, Cc (Cassazione 3264/82).

    Per la stessa ragione l'accertamento sul rapporto di lavoro subordinato, contenuto in una sentenza definitiva, non esplica efficacia riflessa di giudicato nel processo fra datore di lavoro ed ente previdenziale: il rapporto previdenziale, pubblicistico, è infatti res inter alios acta rispetto al rapporto privatistico di lavoro (Cassazione 11622/95).
  7. Tutto ciò comporta che il regime legale della contribuzione non può essere alterato, come esattamente afferma Cassazione 14571/99 citata, da statuizioni dell'autonomia privata. Tali debbono oggi ritenersi quelle contenute nei contratti collettivi, a differenza di quelle vigenti nel regine corporativo, soppresso dal decreto legge 721/43 e dal decreto luogotenenziale 369/44.

    Diversa è la collocazione del contratto collettivo nell'ambito delle fonti del diritto oggettivo, a seconda che si consideri il soppresso ordinamento corporativo o quello attuale.

    Nel primo la legge 563/26 “sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro” stabiliva che le associazioni sindacali legalmente riconosciute dei datori di lavoro e dei lavoratori avessero la personalità giuridica e la rappresentanza legale dì tutti i soggetti per cui erano state costituite, “vi siano o non vi siano iscritti” (articolo 5). I contratti collettivi da esse stipulati avevano effetto verso tutti i soggetti rappresentati (articolo 10, primo comma).

    Essi erano, dunque, fonti del diritto eteronome in quanto, a differenza dei contratti di diritto comune (articoli 1098 Cc 1865, 1321 e 1324 Cc 1942), esplicavano efficacia anche erga non volentes, e venivano inseriti fra le “norme di diritto” dall'articolo 1 n. 3 delle preleggi. Avveniva così che norme vincolanti erga omnes e inderogabili venivano poste da soggetti diversi dallo Stato, ciò che, vigente lo Statuto albertino, costituiva una innovazione di diritto costituzionale.

    Con la suddetta soppressione dell'ordinamento corporativo i contratti collettivi ormai efficaci soltanto in volentes, sono stati riportati nella categoria dei negozi giuridici di diritto privato, alla quale appartengono anche i contratti aziendali, benché talvolta se ne estenda l'efficacia a lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti (Cassazione 8325/87, 3607/90, 9764/02) .

    Da ciò consegue che l'espromissione dell'ente previdenziale dal debito indennitario, con liberazione ex lege, non può assumere oggi, in regime di contratti collettivi di diritto comune, gli stessi significati ed effetti di quelli propri del regime corporativo, ancor vivo quando entrò in vigore la legge 138/43, e in particolare non può alterare il regime della contribuzione. Vigente l'ordinamento corporativo, anche la misura dei contributi previdenziali era rimessa al contratto collettivo o agli organi sindacali competenti ad emettere atti con efficacia generale ,(articoli 9 e 4 legge ultima citata) ; la natura eteronoma della fonte faceva sì che essa potesse anche determinare la misura di una prestazione pecuniaria pubblicistica.

    Nell'ordinamento civilistico l'espromissione volontaria non influisce sul rapporto tra espromittente (nella specie, il datore di lavoro) e debitore originario (l'ente previdenziale), tant'è vero che il primo non può opporre al creditore (il lavoratore) le eccezioni relative al rapporto col secondo (articolo 1272 Cc): perciò l'espromissione non comporta necessariamente la liberazione dell'espromittente da debiti verso il debitore originario.

    Una volta riportati i contratti collettivi nell'ambito dei negozi giuridici di diritto privato, l'“inammissibile duplicità di pagamenti aventi la stessa causa” e l'“ingiustificato arricchimento” dell'ente previdenziale, ossia la mancanza di giustificazione causale del pagamento del contributo previdenziale paventata nella sentenza 13535/99 citata, potrebbe aversi anche nel caso in cui fosse il contratto individuale di lavoro ad imporre al datore il trattamento di malattia: se la prospettata eventualità fosse reale, con il conseguente esonero dalla contribuzione, basterebbe una pattuizione tra singoli privati a cancellare un'obbligazione assimilabile a quella tributaria, gravante su uno di loro ed imposta dalla legge a favore di un ente pubblico.
  8. Con i contratti collettivi di diritto comune l'esonero dell'ente dal trattamento di malattia vale solo nei confronti dei lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti e perciò destinatari del contratto collettivo. L'intervento di questo in materia di assicurazione contro la malattia si pone perciò solo come eventualità e comunque non si verifica in caso dì inapplicabilità soggettiva del contratto.

    Inoltre, l'articolo 1, comma 6, decreto legge 663/79 convertito in legge 33/1980, stabilisce che l'Inps provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di malattia per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e non fruenti della cassa integrazione guadagni. Ulteriore giustificazione causale dell'obbligo contributivo in questione (Cassazione1950/00).
  9. Né alcuna influenza sulla questione di diritto qui in esame esplicano gli articoli 74 legge 833/78 e 14 legge 155/81, i quali, imposto all'Inps l'obbligo di erogare le prestazioni economiche di malattia e lasciate al Servizio sanitario nazionale le sole prestazioni sanitarie, forniscono all'Istituto la provvista, consistente nella quota parte dei contributi di legge, determinandone altresì l'aliquota.

    Secondo la tesi qui non accolta, e sulla quale le ricorrenti insistono soprattutto nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, la specifica destinazione del contributo Inps, con distinta aliquota, ai trattamenti di malattia sottrarrebbe il contributo stesso ai principi ed al regime generale della contribuzione previdenziale per riportarlo ai principi dell' assicurazione privata, facendone una prestazione corrispettiva (ancorché nell'ambito di un rapporto aleatorio, ossia giustificata sotto il profilo causale soltanto dalla eventualità della controprestazione.

    Non sembra, tuttavia, che questa ratio possa essere attribuita alle norme testé citate e, quindi, al capoverso dell'articolo 6 legge 138/43.

    La possibile e illimitata diffusione di contratti collettivi idonei a sottrarre intere categorie di lavoratori alla previdenza sociale contro la malattia potrebbe diminuire le risorse dell'ente pubblico al punto da porre in pericolo l'adempimento dei debiti verso gli assicurati ossia potrebbe generare, usando il lessico dell'obbligazione civilistica, una pericolosa menomazione, della garanzia patrimoniale generale (articolo 2740 Cc) offerta ai creditori dall'ente debitore.

    Eventualità negativa che poteva essere remota quando, nel regime corporativo, la contrattazione collettiva era ispirata a criteri pubblicistici ossia anche a valutazioni di economia generale, ma che è incombente nel sistema di relazioni industriali affidato al diritto privato.

    In conclusione la specifica destinazione dei contributi Inps di malattia non infirma le considerazioni svolte sopra ossia non esclude né il fondamento solidaristico né la natura tributaria, o se si vuole parafiscale di quei contributi e quindi l'indisponibilità del relativo obbligo ad opera di negozi giuridici di diritto privato.

    L'affermazione, contenuta nella memoria delle ricorrenti, secondo cui l'Inps non pretende i contributi di malattia da certe imprese e per certe categorie di lavoratori, tende inammissibilmente ad ampliare il tema della controversia attraverso la prospettazione di fatti nuovi nel giudizio di legittimità.
  10. In conclusione si deve affermare il principio secondo cui l'articolo 6, secondo comma, legge 138/43, che esonera l'Inps dal pagamento dell'indennità quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi, non vale ad escludere l'obbligo di contribuzione previdenziale a favore dell'Inps.

    A questo principio si è uniformato il tribunale nella sentenza qui impugnata onde il ricorso va rigettato, mentre il sopra illustrato contrasto di giurisprudenza induce alla compensazione delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.