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Contratto in generale - Determinazione del canone con clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Corte di Cassazione, Sentenza n. 5657 del22 23/02/2023

Immeritevolezza - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione. Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principî:

a) il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, né alla chiarezza, né alla aleatorietà del contratto;

b) la clausola inserita in un contratto di leasing – la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte – non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito e, quindi, la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d.lgs. n. 58 del 1998 (principio formulato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/5657_02_2023_civ_no-index.pdf