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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici Onere di contestazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023

Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Onere della parte che lamenta la violazione del principio di non contestazione - Deduzione sulla conoscenza delle circostanze assunte come controverse - Necessità - Ragioni.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione.