Fondi comuni di investimento - Successione della società di gestione - Giudizio in corso attinente a diritti sul fondo - Conseguenze - Efficacia della sentenza emessa tra le parti originarie nei confronti della cessionaria - responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di crediti
In tema di fondi comuni di investimento, se nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto ad essi attinente si trasferiscono - ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 - da una società ad un'altra i rapporti di gestione ad essi relativi, il processo prosegue tra le parti originarie, pur potendo la società subentrata intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.