Improcedibilità - Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. raddoppio del contributo) - Attestazione del giudice dell’impugnazione - Doverosità.
Le Sezioni Unite Civili – decidendo su questione oggetto di contrasto giurisprudenziale – hanno affermato il seguente principio:
«La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma».