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Somministrazione (contratto di) -

(nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20267 del 14/07/2023 Somministrazione di energia elettrica - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conclusione per “facta concludentia” - Ammissibilità.

Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.