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La responsabilità dell’avvocato. -

Le Responsabilità Professionali (di Vittoria Amirante) Corte suprema di cassazione - Ufficio del Massimario - Rassegna della giurisprudenza di legittimità - Gli orientamenti delle Sezioni Civili anno 2022La responsabilità dell’avvocato -In tema di responsabilità professionale del difensore in ambito processuale

Con riferimento al contratto di patrocinio legale, Sez. 2, n. 23077/2022, Criscuolo, Rv. 665381-01, ha chiarito che l’art. 85 c.p.c. e l’art. 7 della l. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell’art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa — salvo in tal caso il risarcimento del danno del quale il cliente provi l’esistenza — riconoscendo al difensore gli onorari relativi all’attività svolta fino al momento del recesso.

Sempre in relazione alla professione forense, in tema di attività professionale pronosticabile come radicalmente inutile “ex ante”, (si trattava di intervento autonomo spiegato dal difensore in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità) Sez. 6-2, n. 05440/2022, Oliva, Rv. 664064-01, ha precisato che il suo svolgimento non attribuisce all’Avvocato alcun diritto al compenso.

Quanto, poi, alla verifica dell’esistenza di un danno risarcibile, nel caso in cui l’avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., con conseguente impossibilità per il creditore di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell’esperita azione revocatoria, Sez. 3, n. 02348/2022, Guizzi, Rv. 663711-01, ha escluso che l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria su quello stesso bene sia, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l’esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica della residua consistenza del credito garantito da ipoteca.

In tema di responsabilità professionale del difensore in ambito processuale, sia Sez. 3, n. 16225/2022, Sestini, Rv. 664903-01, che Sez. 3, n. 27847/2022, Fanticini, Rv. 665953-01, in continuità con quanto già affermato da Sez. 5, n. 17360/2021, Fanticini, Rv. 661475-01, analizzano la questione della responsabilità personale del difensore in ipotesi di procura speciale per il ricorso in cassazione inesistente in quanto rilasciata al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, ribadendo che, stante l’inesistenza del rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente, per mancanza del mandante, l’attività processuale svolta resta nell’esdusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura. La seconda delle pronunce sottolinea altresì come sia compito dell’avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l’identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell’ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell’atto, restando ferma, peraltro, l’eventuale corresponsabilità di quest’ultimo — da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese.

Sempre in relazione al giudizio di cassazione ma in tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, Sez. 3, n. 30720/2022, Scarano, Rv. 666067-01, afferma che il difensore esercente il patrocinio non può indicare, per le comunicazioni, la P.E.C. di altro avvocato, senza specificare di volersi domiciliare presso di lui, in quanto l’individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell’apposito registro, a prescindere dall’indicazione espressa della P.E.C., di modo che non può attribuirsi rilievo all’indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la pronuncia di legittimità per non essersi la medesima Corte avveduta, con riferimento alla notificazione della sentenza di secondo grado, che l’originaria l’indicazione dell’indirizzo P.E.C. dei due difensori del ricorrente, contenuta nella comparsa conclusionale, era stata modificata, nella successiva memoria di replica, mediante l’indicazione di uno solo di essi, in mancanza, però, di qualsivoglia corrispondente elezione di domicilio).