Beni immateriali - Corte di Cassazione, n. 20800/2023
Brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - Contraffazione di marchio - Domanda di retroversione degli utili in luogo di quella risarcitoria - Necessità di dolo o colpa - Esclusione - Riferimento ai maggiori utili conseguiti dal contraffattore - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20800 del 18/07/2023
In tema di diritti di privativa industriale, il titolare del marchio oggetto di contraffazione può chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, ai sensi dell'art. 125 del codice della proprietà industriale, senza che sia necessario allegare e provare che il convenuto abbia agito con colpa o dolo, ed anche nel caso in cui tali utili superino quelli che il titolare avrebbe potuto conseguire qualora la contraffazione non vi fosse stata, trattandosi di un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale.