Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, n. 20501/2023
Giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo - Patrocinio a spese dello Stato - Diniego di ammissione al beneficio - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20501 del 17/07/2023
Il provvedimento, reso dal giudice amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte si è pronunciata sul conflitto negativo di giurisdizione tra il TAR e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione contro il provvedimento con cui il giudice amministrativo, in relazione ad un giudizio introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).