Termine per la costituzione dell'opponente - Decorrenza - Dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Esclusione - Perfezionamento della notifica - Rilevanza. Costituzione delle parti (deposito in cancelleria di atti e spese - prelievi) - dell'attore.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione dell'opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale.