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Materia: Obbligazioni - Prestazione di struttura sanitaria convenzionata con il SSN - Natura - Contratto a favore di terzo - Corte di Cassazione, SU Sentenza Numero: 35092, del 14/12/2023 - dal sito web della Corte di Cassazione

Ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte dell'amministrazione obbligata - Conseguenze - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità.

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio:

«Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica.

Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002».

sentenza integrale

35092_12_2023_civ_no-index.pdf