Contratti- scioglimento - risoluzione per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n.
Termine essenziale e clausola risolutiva espressa - Allegazione di entrambe le cause di risoluzione del contratto nel giudizio di merito - Obbligo per il giudice di esaminarle entrambe - Fondamento - Fattispecie.
In tema di risoluzione del contratto, nel caso in cui la parte non inadempiente deduca che l'effetto risolutivo si sia prodotto, alternativamente, in seguito allo spirare di un termine essenziale o per essersi essa avvalsa di una clausola risolutiva espressa, l'indagine del giudice di merito non può limitarsi alla esclusione della natura essenziale del termine, ma deve estendersi alla verifica se, in seguito all'inadempimento di una parte, l'altra abbia esercitato il diritto di produrre, in base ad una clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte di appello, avendo escluso la natura essenziale del termine, aveva rigettato la domanda di accertamento della risoluzione, senza tuttavia esaminare la questione, ritualmente riproposta al giudice di secondo grado, dell'avvenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva ad esso apposta).