Consulente tecnico di parte - Attività svolta - Espressione di manifestazione di scienza e non di volontà - Conseguenze - Legittimazione a far valere l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio - Esclusione.
In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.