Inizio o prosecuzione da parte dei soggetti cessionari dei crediti fondiari del Banco di Napoli nascenti da contratti conclusi prima dell'1 gennaio 1994 - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di espropriazione forzata, i soggetti cessionari dei crediti fondiari vantati dal Banco di Napoli S.p.A., nascenti da contratti di mutuo già conclusi alla data dell'1 gennaio 1994 (a cui si applicano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, del d.lgs. n. 385 del 1993, le disposizioni del r.d. n. 646 del 1905), possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996, convertito dalla l. n. 588 del 1996 (norma poi abrogata dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla l. n. 119 del 2016), che, richiamando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di lex specialis rispetto all'art. 42 del r.d. n. 646 del 1905.