Ammissione delle istanze istruttorie e valutazione del giudice - Cass. sez. II, 29 dicembre 2023, n. 36374
La richiesta di ammissione delle prove si intende reiterata anche considerando il comportamento processuale della parte - Cass. sez. II, 29 dicembre 2023, n. 36374 - Commento a cura di Adriana Nicoletti, Avvocato del Foro di Roma
La presunzione di abbandono delle istanze istruttorie non reiterate specificamente nella comparsa conclusionale può essere ritenuta superata dal giudice di merito qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (ex multis conf. Cass. sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103).
Il principio pronunciato dalla Corte suprema riguarda il motivo di ricorso con il quale era stata censurata la sentenza di appello sotto il profilo di violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 244 e 245 c.p.c. per mancata ammissione di prove testimoniali, rinnovate dall’appellante in sede di comparsa conclusionale.
La dichiarata inammissibilità del motivo si fonda sulla pacifica considerazione che l’acquisizione delle risultanze istruttorie è rimessa esclusivamente all’apprezzamento e alla valutazione discrezionale del giudice del merito.
L’infondatezza della censura riguardante le citate violazioni di legge aventi ad oggetto la disponibilità delle prove da parte del giudice (art. 115 c.p.c.); modalità di deduzione della prova testimoniale (art. 244 c.p.c.) e l’ordinanza di ammissione della stessa (art. 245 c.p.c.), invece, ha puntato principalmente sul profilo della inosservanza della parte delle prescrizioni relative alle deduzioni ai fini dell’assunzione della prova. La questione è stata trattata sotto due profili.
Da un lato è stato ritenuto che il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova debba essere condotto non solo in relazione alla stregua della letterale formulazione dei capitoli stessi, ma anche esaminando la relazione sussistente tra questi e gli altri atti di causa. E questo è un apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione (Cass. sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201).
Per altro verso si è posta la questione del comportamento processuale della parte e che ha formato oggetto del principio qui richiamato. Anche in questo caso la presunzione dell’abbandono delle richieste istruttorie, non reiterate al momento della precisazione delle conclusioni in modo specifico ma richiamate in modo generico, mediante un rinvio ai precedenti atti difensivi, può essere superata dal giudice del merito se “dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (ivi Cass. n. 33103/2021).
Nel caso di specie la Corte Suprema, concordando con il giudice di appello, ha ritenuto l’insussistenza di quella chiara e cristallina volontà finalizzata alla reiterazione delle istanze istruttorie in sede di conclusioni. Il ricorrente, infatti, si era limitato a richiamare la comparsa di costituzione e risposta ove, però, le suddette richieste non erano presenti in quanto formulate solo nella memoria ex art. 184 c.p.c.