Beni immateriali - opere protette cinematografiche - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9247 del 07/06/2012
Beni immateriali - opere protette - cinematografiche Diritti di sfruttamento di opera cinematografica - Mancata contestazione del titolo altrui - Onere di provare l'esistenza del titolo - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9247 del 07/06/2012
In materia di diritto d'autore, l'art. 167 della legge n. 633 del 1941 esplicita la regola generale per la quale il diritto di proprietà non incontra limiti che non siano stabiliti dalla legge o dalla volontà del suo titolare, per cui esso si presume libero da pesi; ne consegue che incombe a chi sostiene l'esistenza di limitazioni, ovvero in concreto eserciti attività che oggettivamente pongano in essere limitazioni a quel diritto, a fronte dell'allegazione di un valido titolo di proprietà, l'onere di dimostrare l'esistenza di un proprio particolare diritto, ovvero la invalidità del titolo allegato dal suo contraddittore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una società emittente televisiva nei confronti di un'altra per la trasmissione di films mediante satellite irradiante segnale in territori per i quali la convenuta non era titolare di diritti di sfruttamento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9247 del 07/06/2012