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Professori universitari - Lettori di madre lingua straniera

Professori universitari - Lettori di madre lingua straniera - Successiva assunzione quali collaboratori esperti linguistici - Diritti quesiti nel precedente rapporto - Conservazione

I lettori di madre lingua straniera, successivamente assunti quali collaboratori esperti linguistici, conservano i diritti acquisiti nel precedente rapporto nei soli casi indicati dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995, e cioè - come confermato dalla disposizione interpretativa introdotta con l'art. 26 della legge n. 240 del 2010 - qualora fossero titolari dei contratti a termine di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 in servizio nell'anno accademico 1993/1994 o fossero cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o soppressione del posto. Ne consegue che la "fictio" della continuità del rapporto, con le relative garanzie di stabilità, non si estende al lettore già titolare di rapporto a tempo indeterminato poi estinto in forza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 152 del 11/01/2012 Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 152 del 11/01/2012

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 6 novembre 2006, la Corte d'Appello di Salerno respingeva il gravame svolto da Ho.. Raphaelle contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto alla riassunzione proposta nei confronti dell'Università degli Studi di Salerno.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
- Ho.. Raphaelle aveva prestato servizio, fin dall'anno accademico 1990-1991, presso l'Università degli Studi di Salerno in qualità di lettrice di lingua francese, in forza di contratto stipulato ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 ed aveva ottenuto, in via giurisdizionale, nel 1994, il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ed indeterminato con diritto al trattamento economico non inferiore a quello spettante ai professori associati a tempo definito;
- in data 4.11.1996 le veniva intimato il licenziamento, per riduzione di personale, insieme ad altri 13 lettori, licenziamento che impugnava tempestivamente;
- nel corso dell'anno accademico 1996-1997 si rendevano disponibili due posti presso la predetta Università e la Ho.. inoltrava, senza esito, istanza di riammissione in servizio;
- il 30 giugno 1997 l'Università bandiva un concorso per un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese con contratto subordinato di diritto privato a tempo indeterminato;
- la Ho.. agiva in giudizio per l'accertamento del diritto alla riassunzione in servizio ai sensi della L. n. 236 del 1995, artt. 4 e 15 con conservazione dei diritti acquisiti nel corso del precedente rapporto di lavoro con l'Università, chiedendo, in via subordinata, il risarcimento dei danni subiti per violazione della predetta normativa;
- il primo giudice, accertato che nelle more erano stati approvati gli atti della selezione pubblica ed era stato stipulato il contratto di lavoro con la ricorrente, risultata vincitrice, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all'accertamento del diritto alla riassunzione e limitava la decisione al diritto di fruire dell'anzianità pregressa ai fini del trattamento retributivo e previdenziale, negato sul presupposto che tra i due rapporti vi fosse stata soluzione di continuità, conseguente ad un licenziamento per soppressione del posto di lavoro, seguito dall'indizione di una selezione pubblica per un posto resosi successivamente vacante. 3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva inapplicabile, nella specie, la L. n. 236 cit., art. 4, comma 3 la cui ratio risiedeva, in sintonia con la giurisprudenza comunitaria, nell'assicurare agli ex lettori di lingua madre straniera, interessati alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, la conservazione del trattamento economico in godimento e di ogni altro diritto quesito nel corso del precedente rapporto. Per la corte di merito la norma non poteva trovare applicazione in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro dei lettori sorti sulla base della precedente normativa, tanto per la riconosciuta inidoneità degli stessi, quanto in conseguenza della soppressione del posto, onde l'inapplicabilità, nella specie, per la cesura, tra il precedente ed il nuovo rapporto, per effetto del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo L. n. 236 cit., ex art. 4, accertato dalla Corte di Cassazione, che aveva escluso che potesse considerarsi licenziamento collettivo quello intimato a sei lettori di lingua straniera, tra cui la Ho.., confermando la validità della tesi incentrata sulla configurabilità di plurimi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4, convertito in L. n. 236 del 1995.
4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, Ho.. Raphaelle ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con memoria ex art 378 c.p.c.. L'intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 236 del 1995, art. 4, comma 3 e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Censura l'interpretazione data dalla corte di merito al D.L. n. 120 del 1995, art. 4, comma 3, sottolineando le due diverse categorie di destinatari dell'assunzione - i lettori in servizio nel corso dell'anno accademico 1993/1994 e i lettori cessati dal servizio per scadenza del contratto a termine - e deducendo che solo per la seconda categoria di lavoratori (titolari, cioè, di un contratto a temine non rinnovato) vige il limite all'assunzione previsto dalla norma. Per la ricorrente, l'anzidetta distinzione comporta la validità per la sola seconda categoria del limite di applicabilità della clausola relativa alla conservazione dei diritti acquisiti. 6. Il motivo, che si conclude con la formulazione del quesito di diritto, non è meritevole di accoglimento.
7. La figura del lettore di madre lingua straniera, del quale il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, consentiva l'assunzione, da parte delle università, con contratto di diritto privato è venuta meno con l'abrogazione della disposizione citata, stabilita dal D.L. n. 120 del 1995, art. 4, comma 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 236 del 1995.
8. Quest'ultima disposizione normativa, al comma 2, ha consentito l'assunzione, da parte delle Università, di "collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato".
9. Destinatari di tali assunzioni sono stati, prioritariamente, in base al comma 3 dell'articolo in esame, i titolari dei contratti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, ai quali è stata garantita la conservazione dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.
10. Così, di seguito, per quanto qui rileva, le disposizioni del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recate dall'art. 4: "1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti. 2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali. 3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione al precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto...".
11. In sede di conversione, con la L. 21 giugno 1995, n. 236, articolo unico, al secondo periodo del comma 3 sono state apportate, in particolare, le seguenti modifiche: "Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti". 12. Come già osservato da questa Corte (v. l'ampia disamina di Cass. 19426/2003), l'art. 4 citato ha, dunque, regolamentato in via definitiva la nuova figura professionale del collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, condizionando l'assunzione ad una selezione pubblica, insieme alla previsione di un regime retributivo transitorio fino alla stipulazione del primo contratto collettivo (ex multis, Cass. 19426/03) e la predetta normativa non può interpretarsi se non nel senso che i rapporti di lavoro dei lettori, già regolati dal D.P.R. n. 382 del 1980, sono da considerarsi, sin dall'origine, a tempo indeterminato, essendo proseguiti, nei termini e alle condizioni fissate dalla successiva L. n. 336 del 1995, la quale, disponendo espressamente il rispetto dei "diritti quesiti", ha adottato una soluzione condivisa dalla Corte di giustizia la quale, nella sentenza 26 giugno 2001, n. 212/99 Commissione, c. Italia, ha precisato che, per effetto della conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, operata in forza della L. n. 230 del 1962, tutti i diritti del lavoratore sono garantiti fin dalla data della sua prima assunzione (aumenti di stipendio, anzianità, versamento - da parte del datore di lavoro - dei contributi previdenziali).
13. Ciò premesso in linea generale, l'obbligo di assunzione, da parte dell'università, ai quali si applica la causa di salvaguardia ("Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma..."), è rivolto, prioritariamente, ai titolari di contratti di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. 14. Dalla formulazione letterale della norma emerge che la deroga all'obbligo di assunzione e al conseguente riconoscimento dei diritti quesiti, rimasta immutata in sede di conversione del testo trasfuso nel decreto-legge, è stata correlata alla mancata rinnovazione del rapporto (a fortiori, a termine, non potendo darsi rinnovo di un contratto a tempo indeterminato, onde sul punto la sentenza della Corte territoriale va corretta), per inidoneità o per soppressione del posto.
15. La ratio legis, in sintonia con la giurisprudenza comunitaria, va ravvisata nell'assicurare agli ex lettori di lingua madre straniera, interessati alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, la conservazione del trattamento economico in godimento e di ogni altro diritto acquisito nel corso dei precedenti rapporti (così nell'ultima parte dell'art. 4: in relazione ai precedenti rapporti), senza danneggiare coloro i cui contratti erano scaduti in attesa dell'intervento del legislatore nazionale, dopo i ripetuti interventi del giudice comunitario, ed equiparando i lettori con contratti appena scaduti (in servizio nell'anno accademico 1993-1994) a coloro il cui contratto era scaduto prima e non si erano visti rinnovare l'incarico.
16. Agli uni e agli altri, in caso di nuova assunzione, è stata assicurata la salvezza dei diritti acquisiti nel corso dei precedenti rapporti, id est nella successione di rapporti e contratti a termine, come se il rapporto di lavoro non si fosse mai interrotto, con una sorta di fictio non estesa, ad esempio, anche all'esercizio della funzione docente, sicché l'equiparazione è stata limitata ai ricercatori confermati a tempo definito, ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 63 del 2004, ai soli fini economici (v., per quest'ultimo profilo, da ultimo, Cass. 14705/2011).
17. La vicenda della ricorrente è affatto peculiare, non solo perché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si è comunque costituito, nel corso del giudizio, a seguito della positiva partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'università, ma perché invoca la clausola di salvaguardia, come se l'assunzione avesse avuto luogo a norma del più volte richiamato art. 4, comma 3, per la conservazione dei diritti acquisiti nel corso del precedente rapporto di lavoro, la cui natura, subordinata ed indeterminata, è stata accertata con sentenza definitiva ed è stato risolto per recesso unilaterale dell'Università (per giustificato motivo oggettivo).
18. Rileva il Collegio che la tesi ermeneutica propugnata dalla ricorrente condurrebbe, invero, ad un'inammissibile assimilazione tra collaboratori con contratti a termine scaduti e collaboratori con contratti a tempo indeterminato, pur all'esito di un vaglio giudiziale risoltosi con sentenza definitiva, con estensione della medesima pregnante tutela (conservazione dei diritti acquisiti nel corso dei precedenti rapporti) a chi ha svolto la medesima prestazione senza garanzia di continuità, attraverso la successione di rapporti a termine, e a chi, invece, ha goduto, come nella specie, del riconoscimento del vincolo di subordinazione con relative garanzie retributive (trattamento economico non inferiore a quello spettante ai professori associati a tempo definito). 19. Ed ancora, che la clausola di conservazione dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti possa validamente applicarsi solo nella successione di più contratti a termine è confermato dal paradosso di a porre nel novero dei destinatari dell'obbligo di assunzione anche il collaboratore al quale sia stato intimato il licenziamento, proprio in virtù della durata indeterminata del rapporto, come nella specie, per giustificato motivo oggettivo del D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4, convertito in L. n. 236 del 1995, accertato con sentenza definitiva.
20. Inoltre, la procedura selettiva espletata dall'università, volta ad assumere un nuovo collaboratore linguistico, non ha avuto luogo ai sensi della disciplina in esame: la ricorrente non è stata assunta, con priorità, su altri candidati, ma è risultata vincitrice della selezione pubblica indetta per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese resosi vacante, sicché già ciò basterebbe ad escludere l'applicazione della clausola di conservazione dei diritti acquisiti, non trattandosi di assunzione ai sensi del citato art. 4, comma 3. 21. Va poi tenuto anche conto che la lettura del dato normativo indicata dal Collegio nei termini anzidetti, trova conferma nella disciplina successiva intervenuta a regolamentare la materia che, con legge interpretativa (L. n. 240 del 2010, art. 27), ha espressamente delineato il contenuto del trattamento economico e l'ambito della "tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente", con espressa previsione di estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge, sicché una diversa opzione interpretativa si risolverebbe in una surrettizia elusione dell'estinzione ex lege voluta dal legislatore.
22. Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato. 23. Tenuto conto della novità della fattispecie sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012

 

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