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Capacità della persona fisica - rappresentanza e assistenza incapace legale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 451 del 08/01/2024

Amministratore di sostegno - Natura - Potere di rappresentanza in giudizio - Esclusione - Conseguenze.

L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.