Impiegati dello stato - Sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 989 del 10/01/2024
Sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale - Art. 27, comma 7, c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Interpretazione - Reintegrazione del trattamento economico - Casi - Carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare - Irrilevanza - Eccezione - Sospensione cautelare conseguente a custodia cautelare in carcere o ad altra misura cautelare ostativa all'esecuzione della prestazione lavorativa.
In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale a carico del pubblico dipendente, l'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, il quale prevede il ripristino dell'obbligo retributivo solo "in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena", si deve interpretare estensivamente nel senso che il lavoratore sospeso dal servizio in via cautelare ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio, o che comporti una sospensione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare, a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautelare stessa, con la sola eccezione di quella resa necessaria dalla custodia cautelare in carcere o comunque da una misura cautelare personale che renda impossibile la prestazione del lavoratore.