Decadenza convenzionale - Art. 35 c.c.n.l. per l'industria edile - Termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro - Richiesta del tentativo di conciliazione - Idoneità ad impedire la decadenza -
La decadenza convenzionalmente stabilita dall'art. 35 del c.c.n.l. per l'industria edile, il quale prevede che qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua cessazione, è validamente impedita dalla tempestiva richiesta del tentativo di conciliazione, il cui espletamento integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale, dovendosi detta richiesta intendere come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi i soli ordinari principi in tema di prescrizione.