Impugnazioni incidentali tardive - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024
Impugnazione incidentale tardiva - oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Preesistenza dell'interesse all'altrui impugnazione -
L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).