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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024

Rito del lavoro - Poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. - Mancato esercizio - Omessa ammissione di prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Denuncia in sede di legittimità - Requisiti.

Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. anche da parte della Corte di appello può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui tale vizio abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.