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Notificazione dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14705 del 27/05/2024

Luogo di notificazione - Indirizzo riconducibile al destinatario - Mancata consegna per irreperibilità per il suo trasferimento all’estero - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..