Danno cagionato dall’allievo a se stesso - Giudizio di risarcimento - Costituzione in giudizio dell’Istituto scolastico - Mancata costituzione del Ministero dell’Istruzione - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno cagionato dall'allievo a se stesso, la costituzione in giudizio dell'Istituto scolastico vale come costituzione del Ministero convenuto, essendo il primo, anche se dotato di personalità giuridica, un organo del secondo, con la conseguenza che l'attività processuale svolta dall'Istituto è riferibile anche all'ente statale.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che, in ragione della sua mancata costituzione, aveva dichiarato contumace il Ministero e lo aveva condannato al risarcimento dei danni, senza tener conto della prova della non imputabilità del danno fornita in giudizio dall'Istituto scolastico convenuto).