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Avvocato -  rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno -  Difesa e assistenza migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese - Ministero della Giustizia – Decreto 5 luglio 2024

Misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all'avvocato e all'interprete nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, concernente: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno». (24A04432) (GU Serie Generale n.198 del 24-08-2024)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

Visto l'art. 4, comma 5, della predetta legge secondo il quale l'avvocato del migrante di cui all'art. 1, paragrafo 1 lettera d) del Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non e' possibile la partecipazione all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice e il rinvio dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, si reca, per lo svolgimento dell'incarico nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del protocollo e in tal caso gli sono liquidate, cosi' come all'interprete, le spese di viaggio e di soggiorno;

Rilevato che l'art. 4, comma 5, prevede altresi' che la misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno liquidabili all'interprete e all'avvocato sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente decreto stabilisce la misura e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettanti all'avvocato e all'interprete nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Legge di ratifica»: la legge 21 febbraio 2024, n. 14 di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno»;

b) «TU spese di giustizia»: il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

c) «TU immigrazione»: il decreto legislativo 25 luglio 1998, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

d) «avvocato»: l'avvocato del migrante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo per partecipare all'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge di ratifica;

e) «interprete»: l'interprete, nominato dal giudice, che si reca nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo per partecipare all'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo della legge di ratifica;

f) «trasferta»: il viaggio e il soggiorno dell'avvocato o dell'interprete nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera

c), del Protocollo per lo svolgimento dell'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica;

g) «trasporto»: il viaggio di andata e ritorno tra Italia e

Albania, comprensivo degli spostamenti, esclusivamente su territorio italiano o albanese, per raggiungere il luogo di arrivo e partenza.

Art. 3 Spese di viaggio e di soggiorno rimborsabili

Sono rimborsabili a titolo di spese di viaggio esclusivamente gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e per fare ritorno in Italia.

Sono rimborsabili a titolo di spese di soggiorno esclusivamente gli esborsi documentati per l'alloggio e per il vitto fruiti durante la trasferta.

Art. 4 Spese di trasferta rimborsabili

Sono rimborsabili a titolo di spese di trasferta esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per lo svolgimento dell'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica. Tali spese sono liquidate, in conformità all'art. 5, nella misura documentata, comunque non superiore a 500 euro.

Art. 5 Istanza di liquidazione

Per il rimborso delle spese previste dall'art. 3 l'avvocato e l'interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza prevista dall'art. 4, comma 5, della legge di ratifica.

L'avvocato, fuori dai casi previsti dall'art. 14, comma 4, quarto periodo, del TU Immigrazione, documenta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento per il quale si e' svolta l'udienza di cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica.

L'istanza di liquidazione indica distintamente le spese di viaggio e di soggiorno ed e' corredata della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti per tali spese.

Art. 6 Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto dalla legge di ratifica si applica il TU spese di giustizia.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2024

Il Ministro della giustizia Nordio

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti