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Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto per inadempimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti Rinuncia della parte interessata - Dopo la scadenza del termine - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.

La previsione di un termine essenziale per l'adempimento, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale.