Espulsione - Stranieri - Pericolosita' presunta
Espulsione - Stranieri - Pericolosità presunta (Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 5 maggio-9 giugno 2004, n. 26092)
Fatto e diritto
Con sentenza 30 aprile 2003 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza 14 dicembre 2001 del Gup del Tribunale di S. Maria C.V., appellata e dal Pm e dall’imputata Oma Chetre, disponeva l’espulsione di quest’ultima dal territorio dello Stato.
Avverso detta sentenza la Oma Chetre ha proposto ricorso per cassazione tramite i suoi difensori.
A sostegno del gravame col primo motivo deduce che, essendo la pineta demaniale ove aveva avuto luogo il suo arresto frequentata da numerosi tossicodipendenti, non poteva escludersi che la di lei presenza in quel luogo fosse finalizzata ad acquistare la sostanza rinvenuta.
Col secondo motivo denunzia violazione degli articoli 606, lettera b), c) e), 579, 680 comma 2 Cpp, 86 in relazione all’articolo 73, comma 5 Dpr 309/90.
Deduce che l’impugnazione del Pm, con la quale era stata esclusivamente dedotta la mancata applicazione della misura di sicurezza di cui all’articolo 86 Dpr 309/90, doveva essere dichiarata inammissibile perché contrastante con l’articolo 579 suddetto, secondo cui «l’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’articolo 680 comma 2 Cpp» e, cioè, ai sensi di detta disposizione, davanti al Tribunale di sorveglianza.
Deduce, altresì, che la Corte territoriale ha omesso, contrariamente alle regole generali che richiedono l’accertamento della pericolosità del soggetto, di motivare in ordine all’applicazione di detta misura.
Con l’ultimo motivo si duole che non sia stata applicata nella massima estensione la riduzione della pena per le concesse attenuanti generiche.
Disattesa preliminarmente l’asserita competenza del Tribunale di sorveglianza sul rilievo che, nel caso di specie, era stata già proposta dall’imputata impugnazione che investiva tutti i capi della decisione (sicché non ricorreva l’ipotesi del 2° comma dell’articolo 579 e 680 comma 2 Cpp, secondo cui la competenza del Tribunale di sorveglianza presuppone che l’impugnazione riguardi la sola disposizione concernente la misura di sicurezza personale), ivi compresi quelli sulla di lei responsabilità (in tal senso è chiaro l’orientamento di questa Corte – Sezione prima, 25 giugno 1996, Conchin, Cassazione penale 1997, 2496 – secondo cui «in forza del disposto di cui all’articolo 579 comma 2 Cpp, quando non sono impugnati capi di sentenza sulla responsabilità penale, il giudizio sull’impugnazione avverso sentenze che dispongono misure di sicurezza compete al Tribunale di sorveglianza; tale competenza in relazione a dette sentenze sussiste anche nel caso in cui l’impugnazione ha ad oggetto misure di sicurezza applicata con sentenza di secondo grado, in quanto l’applicazione di una misura di sicurezza non può prescindere da un accertamento positivo della pericolosità sociale, non solo nel momento della concreta esecuzione ma anche nel momento della sua applicazione»), deve osservarsi che il secondo motivo del ricorso merita accoglimento. Tale indirizzo si ricava univocamente dalla giurisprudenza di legittimità, che ha trovato autorevole conforto in una decisione del Giudice delle leggi.
Invero con sentenza 58/1995 la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 86 primo comma Dpr 309/90, nella parte in cui obbliga il giudice a emettere senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale contestualmente alla condanna l’ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82 commi 2 e 3 del medesimo Tu, ha rilevato che detta norma configurava “un’irragionevole disparità di trattamento” a confronto con le altre ipotesi di applicabilità della misura di sicurezza dell’espulsione, previste dagli articoli 235 e 312 Cp, le quali «comportano pur sempre, in ossequio alla regola generale stabilità dal ricordato articolo 31 della legge 663/86, la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero condannato».
Anche di recente è intervenuta questa Suprema corte con decisione (Sezione quarta, 25 ottobre 2002, Pg in proc. Saldiva e altro – conforme peraltro a sentenza Sezione sesta 1° luglio 1994, Marad Mehrez), secondo cui «in tema di misure di sicurezza, qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto – non sussistendo a seguito della sentenza della Corte costituzionale 58/1995 la presunzione assoluta di pericolosità – la sussistenza della pericolosità sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati dall’articolo 133 Cp e congruamente motivato, deliberare l’applicabilità o meno dell’ordine di espulsione dello straniero dallo Stato».
Ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione con rinvio per nuova deliberazione sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Gli altri motivi di ricorso sono infondati e pertanto lo stesso deve essere nel reato rigettato.
Deve, infatti, osservarsi: in ordine al primo motivo che la ricorrente persegue una valutazione alternativa ed a lei più favorevole della prova, la quale, ove, come nel caso di specie, la decisione sia sorretta da un logico apparato argomentativi, è sottratta allo scrutinio di legittimità.
Anche l’ultimo motivo di gravame è destituito di fondamento, avendo la Corte territoriale fornito chiara spiegazione del proprio convincimento, affermando che «la pena, d’altra parte, è perfino meno che adeguata in relazione all’obiettiva gravità del fatto e al non certo leale comportamento processuale della prevenuta».
PQM
La Corte annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla misura dell’espulsione e rinvia per nuova deliberazione sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.