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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024

Separazione consensuale - Contenuto necessario ed eventuale - Distinzione - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.