Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche art. 2719 c.c. – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19850 del 18/07/2024
Applicabilità sia al disconoscimento della conformità della copia al suo originale che al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione - Sottoposizione di entrambe le ipotesi agli artt. 214 e 215 c.p.c. -
L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare).