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Contratti - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20140 del 22/07/2024

Somministrazione di energia elettrica - Servizio di salvaguardia ex art. 1, comma 4, d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007 - Assunzione di fatto della qualità di aggiudicatario per una determinata area territoriale - Fattispecie di "scambio senza accordo" - Comunicazione delle condizioni economiche - Regola di validità 

In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ARERA), non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente.