Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024
Contestazione immediata - Omissione - Violazioni estranee alla circolazione stradale - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria - Esclusione - Attenuazione del valore probatorio del verbale - Configurabilità - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione.