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Giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19899 del 18/07/2024

Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile - Provvisoria esecutività - Esclusione - Fondamento.

La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale.