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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024

Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Produzione dalla parte contumace in primo grado - Indispensabilità ai fini della decisione - Valutazione del giudice

Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.