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Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - costituzione del diritto - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19505 del 16/07/2024

Pegno di bene mobile produttivo - Ammissibilità - Consegna ex art. 2786 c.c. - Modalità - Trasferimento fisico della cosa al creditore - Necessità - Insussistenza - Nomina di un custode - Possibilità - Ragioni.

In tema di diritti reali di garanzia, il pegno può essere costituito su un bene mobile, anche di grandi dimensioni, necessario per l'esercizio dell'attività d'impresa del costituente, poiché la consegna prescritta dall'art. 2786 c.c., funzionale al suo spossessamento, non implica necessariamente il trasferimento fisico della cosa pignorata, essendo sufficiente che essa sia attribuita alla disponibilità materiale di un soggetto diverso dal debitore, che può essere anche un terzo, nominato custode dalle parti.