Esclusione dell’erede legittimario dal testamento - Impossibilità di impugnare il testamento con l’azione di riduzione - Esercizio dell’azione di cui all’art. 49 della l. n. 203 del 1982 - Sussistenza - Condizioni.
In materia di contratti agrari, l'erede legittimario (nella specie, figlio) - anche se rimasto escluso dal testamento del genitore per aver ricevuto, durante la vita del de cuius, un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e, per tale ragione, impossibilitato ad esperire l'azione di riduzione - ha comunque titolo per esercitare l'azione di cui all'art. 49 l. n. 203 del 1982 e, sussistendone i presupposti, può ottenere di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi agricoli anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, nonché di essere considerato affittuario delle stesse.