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Obbligazioni - estinzione dell'obbligazione - compensazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19395 del 15/07/2024

Eccezione di compensazione - Fatto costitutivo successivo alla scadenza delle preclusioni assertive - Ammissibilità - Condizioni - Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Necessità. Termini processuali

L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell'istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.