Skip to main content

Cosa giudicata civile – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 19456 del 15/07/2024

Giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero - Giudicato esterno - Conseguenze - Fattispecie.

Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che l'accertamento compiuto in ordine ad una situazione giuridica o ad una questione di fatto o di diritto, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse dal primo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione della High Court of Justice di Londra sul presupposto che gli effetti del giudicato della prima sentenza, relativa alla validità di due contatti di swap emessi a copertura di un prestito obbligazionario, si estendessero anche alle successive controversie, instaurate dinanzi al Tribunale di Roma, volte ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento della banca al contratto di investimento ed il risarcimento dei danni conseguenti).