Lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - impianti audiovisivi Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23985 del 06/09/2024
Apparecchiature di controllo per la tutela del patrimonio aziendale - Disciplina ex art. 4 st. lav. come modificata dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015 - Nozione estesa di patrimonio aziendale - Idoneità a ricomprendere anche la tutela da determinate condotte lesive dei dipendenti -
In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n.151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni, che giustificano la protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda.
(Nella specie, è stata confermata l'integrale utilizzabilità dei filmati, estratti dall'impianto di videosorveglianza aziendale autorizzato con accordo sindacale, che avevano registrato le operazioni di emissione biglietti e incasso e avevano consentito di accertare condotte fraudolente di un dipendente a danno dei clienti, ritenute idonee a pregiudicare l'immagine dell'impresa).
In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n.151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni, che giustificano la protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda.
(Nella specie, è stata confermata l'integrale utilizzabilità dei filmati, estratti dall'impianto di videosorveglianza aziendale autorizzato con accordo sindacale, che avevano registrato le operazioni di emissione biglietti e incasso e avevano consentito di accertare condotte fraudolente di un dipendente a danno dei clienti, ritenute idonee a pregiudicare l'immagine dell'impresa).