Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 24106 del 09/09/2024
Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, lett. e), c.p.a. - Condizioni - Fattispecie.
Le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture - per le quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. - ricomprendono anche quelle relative all'aggiudicazione di un contratto assoggettato alle regole di evidenza pubblica, quando l'inquadramento pubblicistico riguarda tanto l'aspetto soggettivo, in base al quale l'appalto o la concessione devono essere accordati da uno dei soggetti ricadenti nell'alveo previsionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, quanto il punto di vista oggettivo, relativo all'attività conferenda, che deve identificarsi in una delle attività di cui agli artt. 115-121 del medesimo d.lgs.
(Applicando tale principio, la S.C. ha dichiarato che appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'affidamento ad una società privata, da parte di Poste Italiane S.p.A., del servizio di trasporto, scorta, contazione, selezione, autenticazione e custodia di denaro e/o valori).
Le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture - per le quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. - ricomprendono anche quelle relative all'aggiudicazione di un contratto assoggettato alle regole di evidenza pubblica, quando l'inquadramento pubblicistico riguarda tanto l'aspetto soggettivo, in base al quale l'appalto o la concessione devono essere accordati da uno dei soggetti ricadenti nell'alveo previsionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, quanto il punto di vista oggettivo, relativo all'attività conferenda, che deve identificarsi in una delle attività di cui agli artt. 115-121 del medesimo d.lgs.
(Applicando tale principio, la S.C. ha dichiarato che appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'affidamento ad una società privata, da parte di Poste Italiane S.p.A., del servizio di trasporto, scorta, contazione, selezione, autenticazione e custodia di denaro e/o valori).