Processo civile - correzione degli errori materiali - Corte di Cassazione, SU Sentenza n.: 29432, del 14/11/2024
Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento. Le Sezioni Unite Civili - risolvendo un contrasto interpretativo - hanno affermato il seguente principio:
«Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».